Art. 6.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; la legge 11 maggio 1990, n. 108; il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni.